“La condotta di colui che rifiuta una terapia salvavita costituisce esercizio di un diritto soggettivo riconosciutogli in ottemperanza al divieto di trattamenti sanitari coatti, sancito dalla Costituzione.[...]
L’imputato Mario Riccio ha agito alla presenza di un dovere giuridico che ne discrimina l’illiceità della condotta causativa della morte altrui e si può affermare che egli ha posto in essere tale condotta dopo aver verificato la presenza di tutte quelle condizioni che hanno
legittimato l’esercizio del diritto da parte della vittima di sottrarsi ad un trattamento non voluto. [...]
Il riconoscimento dell’esistenza di un diritto alla persona di rifiutare o interrompere le terapie mediche discendente dal secondo comma
dell’articolo 32 della costituzione secondo il quale nessuno può  essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge.
Il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari fa parte dei diritti inviolabili della persona di cui
all’articolo 2 della Costituzione e si collega strettamente al principio di libertà e di autodeterminazione riconosciuto all’individuo dall’articolo 13 del dettato costituzionale”.

Giudice Udienza Preliminare, Zaira Secchi - 18.10.2007



No Responses to “Cossiga chiese chiarimenti, eccoli!”  

  1. No Comments

Leave a Reply