“La condotta di colui che rifiuta una terapia salvavita costituisce esercizio di un diritto soggettivo riconosciutogli in ottemperanza al divieto di trattamenti sanitari coatti, sancito dalla Costituzione.[...]
L’imputato Mario Riccio ha agito alla presenza di un dovere giuridico che ne discrimina l’illiceità della condotta causativa della morte altrui e si può affermare che egli ha posto in essere tale condotta dopo aver verificato la presenza di tutte quelle condizioni che hanno legittimato l’esercizio del diritto da parte della vittima di sottrarsi ad un trattamento non voluto. [...]
Il riconoscimento dell’esistenza di un diritto alla persona di rifiutare o interrompere le terapie mediche discendente dal secondo comma dell’articolo 32 della costituzione secondo il quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge.
Il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari fa parte dei diritti inviolabili della persona di cui all’articolo 2 della Costituzione e si collega strettamente al principio di libertà e di autodeterminazione riconosciuto all’individuo dall’articolo 13 del dettato costituzionale”.
Giudice Udienza Preliminare, Zaira Secchi - 18.10.2007
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