Forse.
L’abolizione della figura del cd. “giudice istruttore” - intervenuta nell’ambito della riforma che modificò il vecchio sistema inquisitorio nell’attuale sistema accusatorio - la possiamo considerare una panacea ai mali che il vecchio sistema processuale aveva arrecato al sistema giustizia.
Un esempio lampante ci è dato dal caso Stasi. Per esser chiari: nel vecchio sistema processuale venivano assommate nello stesso soggetto le funzioni di accusatore e quelle di giudice. La principale conseguenza era che il “giudice istruttore” difettava completamente del requisito della terzietà: egli, motu proprio, decideva per la carcerazione preventiva - senza controllo alcuno - al solo fine di ricercare prove, anche con il ricorso a mezzi di coercizione della libertà personale del prevenuto. Il sistema giunse al collasso, forse perché lo scopo del magistrato si identificava sempre più con quella - discutibile - idea di fare giustizia a tutti i costi, anche con l’uso di inopportune privazioni della libertà, piuttosto che con l’idea di ricercare la verità.
Con il nuovo sistema accusatorio tutto cambia: la difesa è messa nelle condizioni di poter interagire durante la fase delle indagini. Infatti se nel sistema inquisitorio mancava del tutto la dialettica tra l’accusatore e l’accusato, essa diviene qui un valore di primaria importanza: ciò è dato, innanzitutto, dal fatto che c’è una netta distinzione tra il Pm ed il giudice che dovrà emettere la sentenza. Al primo spetta il compito di raccogliere le prove, a carico dell’imputato, per fondare, se sussistente, l’accusa. Al secondo spetta il ruolo di valutare, in posizione di assoluta terzietà, quelle prove e la confutazione di esse (predisposta dalla difesa).
Insomma, col vecchio sistema, Stasi - molto probabilmente - sarebbe ancora dentro; col nuovo sistema, di contro, la figura terza incarnata dal Gip ha reso possibile la sua scarcerazione.
Epperò, ora, un appunto va necessariamente stilato: il fermo di indiziato di delitto - cui fu sottoposto Stasi - alla stregua dell’art. 384 c.p.p. è disposto dal Pm - a pena d’inefficacia - quando sussistono i seguenti presupposti: gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, gravità del delitto e, infine, la presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga. Verrebbe ora da chiedersi: perché a giudizio del PM quei requisiti - la cui compresenza contestuale è più che necessaria - sono sussistenti, e per il Gip no? Molteplici possono essere le risposte, ma un dato, secco ed univoco, viene subito ad evincersi: il c.p.p. per la predisposizione del fermo richiede la contestuale presenza di 3 requisiti che, a giudizio del giudice, non sono sussistenti, punto!
Perché, dunque, questa astrusità? Forse perché quell’idea, figlia del vecchio sistema, di fare giustizia a tutti i costi stenta a perire; forse perché l’italiano culturalmente è rimasto al giurassico: fresco è il ricordo di quei quattro miserabili che gridavano: “assassino! “assassino”! (tempo fa scrissi su un episodio simile, il caso Zornitta…, ce lo ricordiamo Zornitta, si? Il presunto “unabomber“, poi tramutatosi in “una soler“); forse perché, nel DNA di alcuni giornalisti, esiste quel meccanismo cannibalesco di sbattere, puntualmente, un indagato in prima pagina etichettandolo come presunto colpevole, anziché presunto non colpevole; forse, infine, perché sovente alcuni Pm non riescono a reggere le spinte centripete di questa gente.
Il Pm non è una parte qualunque, ma è parte pubblica. Il suo compito, quindi, non è ricercare a tutti i costi un (qualunque) colpevole, per appagare un desiderio personale o popolare, ma è quello di ricercare il (vero) colpevole, per presentarlo, poi, davanti ad un giudice terzo per il consequenziale giudizio (assolutorio o di condanna). Qualora, invece, il dubbio prevalesse sulla certezza è il sistema processuale stesso ad offrirgli una via di fuga: la richiesta di archiviazione.
La libertà personale è un diritto inviolabile, non può essere scalfita per un non nulla. Dove non v’è libertà, non può esservi legalità!
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