Intercettazioni

19Giu07

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Tempo fa avevo già scritto qualcosina a riguardo. E poiché si conoscono i contorni del disegno di legge approntato dal governo qualche mese fa, perché non riparlarne?

Innanzitutto va evidenziato che le intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni sono ammesse con molti limiti. Questi limiti sono imposti dalla necessità di rispettare la garanzia che è prevista all’art. 15 della carta costituzionale, che tende a tutelare la «segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione». Non a caso la compressione della libertà individuale è ammessa soltanto «per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». Il che significa che su tale materia vige la riserva di legge e di giurisdizione. Vabbé! Andiamo terra terra: il pubblico ministero deve chiedere al giudice (gip) l’autorizzazione a disporre le intercettazioni: una volta ottenuto l’assenso, il p.m. emana un decreto con cui regola le modalità e la durata delle operazioni (cui si dovrà attenere la polizia giudiziaria). Si badi: il giudice (gip) autorizza le intercettazioni telefoniche o ambientali solo nel caso in cui vi siano gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267 c.p.p.).

Nel caso in cui non vi sia nessuna autorizzazione del giudice, cioè, detto in altri termini: nel caso di divulgazione di intercettazioni telefoniche o telematiche illegalmente formati o acquisiti, la legge 281 novembre 2006 ha sancito che, in caso di diffusione degli stessi, «può essere richiesta, a titolo di riparazione (…) una somma di denaro determinata in ragione del numero di copie stampate e, ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico, dell’entità del bacino di utenza». L’entità del risarcimento non può essere inferiore a €. 10.000. Il Garante per la protezione dei dati personali può comunque emanare quei provvedimenti volti ad inibire l’illecita diffusione. Dunque, v’è massima tutela dei soggetti coinvolti in caso di diffusione di intercettazioni illegalmente formate o acquisite.

Anche quando le intercettazioni sono state acquisite legittimamente può esserne vietata la pubblicazione.

Infatti, alla stregua del comma 1 dell’articolo 114 del c.p.p., «è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto». Quando l’atto non è più coperto dal segreto, è sempre consentita la pubblicazione del suo contenuto, ma continua ad essere «vietata la pubblicazione anche parziale dell’atto stesso fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare» (art. 114 comma 2).

Si distingue, pertanto, la pubblicazione anche parziale dell’atto dalla pubblicazione del contenuto dell’atto. Nel primo caso, il divieto di pubblicazione è assoluto e risponde all’esigenza di non inquinare le prove del processo; nel secondo caso, invece, il divieto di pubblicazione è attenuato (perché viene consentita la pubblicazione del contenuto) e tutela il principio del libero convincimento del giudice.

Per capire quando il contenuto di un atto d’indagine può essere pubblicato, bisogna richiamare la disciplina del segreto degli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, fissata dall’art. 329 del c.p.p. Questa norma dispone che «gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari».

Pertanto, nel momento in cui le intercettazioni sono a disposizione dell’imputato e del suo difensore, al giornalista è consentito pubblicarne il contenuto. Diversamente, se sono divulgati gli atti relativi alle intercettazioni medesime, quando essi siano ancora segreti ovvero prima della conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, viene violato il divieto di pubblicazione previsto dall’art. 114.

In caso di divulgazione di atti o documenti di cui sia vietata la pubblicazione ricorre la figura contravvenzionale di “Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” secondo cui «chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da 51 euro a 258 euro“» (art. 684 c.p.).

Ma attenzione! Perché il governo - come si sa - ha avviato una riforma in tema di intercettazioni, con il progetto di legge n. 1638. In particolare, è stato aggiunto il comma II bis all’articolo 114, che stabilisce: «È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare». Ciò significa che se il disegno di legge suddetto dovesse diventare legge, il divieto di pubblicazione (anche) del contenuto di intercettazioni permarrebbe fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Prima di questo momento non sarebbe più possibile conoscere neanche il contenuto degli atti di intercettazione.

Anche il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’art. 684 c.p. è stato oggetto di modifiche dal citato disegno di legge: in particolare, sono state inasprite le sanzioni previste per tale contravvenzione. Il nuovo articolo 684 c.p. dispone: «chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro».

Mo basta. Pausa per un pò! Saluti.



2 Responses to “Intercettazioni”  

  1. 1 vittoriomarinelli

    complimenti per le tue osservazioni e soprattutto per la ricostruzione del quadro normativo. Il problema è dulice: da un punto di vista, è chiaro che c’è un disegno per mettere il bavaglio alla stampa e a qualsiasi possibilità di veicolare l’inforamzione, dall’altra, però, c’è l’esigenza di tutelare anche chi, incolpevole, va a finire nel tritacarne mediatico. Quindi i secondi rispondono come se fossero degli scudi umani

  2. 2 francesco

    Il problema è tutelare gli indagati da un certo sciacallaggio mediatico-giornalistico. Bisogna smetterla di pubblicare dati non attinenti alle indagini.
    Grazie, saluti.

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