Appunti

15Mar07

Il G.I.P. - nel nuovo sistema accusatorio - è (o, meglio, dovrebbe*) essere l’organo giurisdizionale che interviene a salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti (diritti e libertà fondamentali) e per la composizione di interessi contrapposti. Il G.I.P. non è responsabile della conduzione delle indagini ed anzi è normalmente estraneo ad esse, poiché di esse ha conoscenza soltanto nel momento in cui il p.m. gli sottopone le sue (si ripete: le sue) determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale. In altre parole, nella prassi, l’estraneità del g.i.p. alle indagini preliminari sovente condiziona la sua capacità di controllo, dovendo pronunciarsi (salva l’esplicazione dell’indagine difensiva) sul materiale offertogli dal p.m., ovviamente preselezionato per conseguire l’obiettivo di convincere il giudice. La sua parziale* visione lo trasforma, spesso e forse inevitabilmente, in sostegno dell’accusa, quasi sia il difensore del p.m.: ciò costituisce una alterazione del ruolo attribuitogli dal codice, ma il difetto, nei limiti in cui esiste, non è nella norma, ma in chi la applica.



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